Ai sensi dell’art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, è precluso il regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
La circostanza viene valutata caso per caso e tiene conto di diverse variabili tra cui: Volume di ricavi nei confronti dello stesso datore di lavoro, utilizzo della struttura organizzativa (uffici, colleghi ecc.) del precedente datore di lavoro, parti correlate (moglie, figli ecc) del precedente datore di lavoro. L'imposizione ridotta è preclusa al lavoratore dipendente con qualifica di falegname che intenda iniziare l'attività di imprenditore rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento, come nel caso in cui l'ex datore di lavoro o i clienti dello stesso siano di fatto la parte prevalente dei suoi clienti (circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2).
I soggetti che iniziano l'attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi 5 anni dell'attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014).
Per usufruire dell'agevolazione:
La "mera prosecuzione" si desume dalla contemporanea presenza delle seguenti circostanze:
Cosa significano e quali son i codici tributo indicati nell’f24?
Salvo proroghe la scadenza del saldo coincide con quella del primo acconto ed è nel mese di giugno. Il secondo acconto viene pagato il 30 novembre. Qualora la scadenza sia sabato o domenica lascadenza passa al primo giorno feriale disponibile.
I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all'attività in sede di dichiarazione dei redditi (righi RS374 - RS381 del modello REDDITI PF) (art. 1 co. 73 della L. 190/2014). I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 4.2.3).
In un'ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi (art. 6-bis del DL 34/2019).
I compensi percepiti a titolo di diritti d'autore (art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR) concorrono alla predetta soglia solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 2.2).
No. la DPI srl è incaricata della conservazione delle scritture contabili anche dopo il recesso dal contratto. Per Consultare i dati è necessario inoltrare la richiesta via Pec
In qualsiasi momento è possibile integrare una dichiarazione dei redditi inviata e ricalcolare le imposte dovute. Qualora tale variazione comporti l’uscita dal regime forfetario, è necessario contattare il professionista di riferimento per adempiere agli obblighi previsti. La nostra società non è mai responsabile per la mancata comunicazione di variazioni dei dati del cliente.
Per accedere al regime forfetario, le partecipazioni in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, aziende coniugali devono essere dismesse nell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.3.2).
Esempio: Tizio inizia un'attività d'impresa in forma individuale a giugno dell'anno n. Per accedere al regime forfetario in sede di inizio attività, la partecipazione dal medesimo detenuta nella snc Alfa deve essere ceduta entro il 31 dicembre dell'anno n-1. In caso contrario, potrà applicare il regime agevolato a partire dall'anno n+1.
Un'eccezione è contemplata per le partecipazioni possedute alla data 31.12.2018: in questo caso, è possibile accedere al regime dal 2019, ma la partecipazione deve essere ceduta entro l'anno, pena l'esclusione dal regime dal 2020.
No se la partecipazione mi permette di controllare la società.
La configurabilità della causa ostativa va valutata nell'anno di applicazione del regime, e non nell'anno precedente.
Nell'anno n Tizio possiede il 55% del capitale di una srl e applica il regime forfetario. Se per tale anno si accertano i presupposti per ricondurre l'attività di Tizio a quella della srl partecipata, nell'anno n+1, il regime agevolato dovrà essere disapplicato.
Il controllo di srl è definito in base ai criteri definiti dall'art. 2359 co. 1 e 2 c.c. , Il controllo di srl è configurabile:
La riconducibilità diretta o indiretta dell'attività della srl a quella individuale del contribuente è ritenuta sussistente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
Si solo se il reddito lordo è inferiore o uguale a 30.000 euro dell’anno precedente. Tale informazione è ravvisabile nel modello CU consegnato dal datore di lavoro. Se, durante l’anno in corso, il rapporto di lavoro è cessato al momento di applicazione del regime, tale causa di esclusione non si applica.
Si solo se il compenso lordo da CU è inferiore uguale a 20.000 euro. Questo limite deve essere verificato per l’anno in corso su base estimativa.
I ricavi dovranno essere divisi per le varie attività indicando nella descrizione del prodotto o servizio a che tipo di attività corrispondono se prevalente o secondarie.